l'art. 41 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 riconosce la figura professionale del chinesiologo sportivo.
per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo sportivo è necessario il possesso della laurea in scienze e tecniche dello sport (classe di laurea LM-68).
l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo sportivo ha per oggetto:
a. la progettazione, il coordinamento e la direzione tecnica delle attività di preparazione atletica in ambito agonistico, fino ai livelli di massima competizione, presso associazioni e società sportive, enti di promozione sportiva, istituzioni e centri specializzati;
b. la preparazione fisica e tecnica personalizzata finalizzata all'agonismo individuale e di squadra.
l'attività del chinesiologo sportivo può essere svolta anche all'aperto, strutturata in percorsi e parchi.